Aspetti fiscali
A partire dal primo luglio 2005 è entrata in vigore la direttiva UE in materia di interessi, con effetti sia su contribuenti austriaci che su clientela proveniente da altri paesi dell’Unione Europea. E’ stata introdotta l’imposizione fiscale sui proventi derivanti da titoli di credito di qualsiasi tipo, in riferimento ai quali, i paesi membri dell’UE devono trasmettere nome, indirizzo, numero di conto, codice del titolo e importo degli interessi allo stato di residenza dell’investitore.
Austria e Lussemburgo invece, applicano la ritenuta alla fonte e versano il 75% di questa allo stato di residenza del risparmiatore senza comunicarne l’identità e trattenendo il restante 25%. Il segreto bancario rimane, così, inviolato. Questa nuova regolamentazione riguarda le persone fisiche (non le persone giuridiche e le associazioni) che risiedono in un Paese dell’Unione Europea diverso da quello in cui percepiscono degli interessi. paesi quali Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino hanno aderito a questa direttiva e applicheranno lo stesso regolamento dell’Austria.
Si fa presente che questa ritenuta alla fonte non libera il destinatario degli interessi dall’obbligo di dichiarazione nel proprio paese di residenza; tuttavia egli potrà far valere la ritenuta già conteggiata quale credito d’imposta.
Che cosa si intende con interessi?
- gli interessi accreditati su un conto in relazione a crediti di qualsiasi natura
- cedole o interessi da titoli di stato, obbligazioni, titoli di debito
- depositi presso banche e titoli zero-coupon
- proventi da fondi comuni di investimento (se si tratta di interessi)
- proventi da interessi realizzati dalla cessione, dal rimborso o dal riscatto di fondi comuni di investimento
Per plusvalenze sui titoli realizzati e dividendi la legge non prevede alcuna ritenuta.
Se un fondo comune di investimento estero non può dimostrare che la componente dei suoi proventi derivi da interessi, la legge austriaca sulla ritenuta alla fonte prevede che l’importo globale dei proventi corrisposti sia assoggettato interamente alla ritenuta comunitaria.
Importo della ritenuta
- 15 % dal primo luglio 2005
- 20 % dal primo luglio 2008
- 35 % dal primo luglio 2011
Esenzione
La legge austriaca sulla ritenuta alla fonte dell’Unione Europea non prevede alcuna opzione volontaria del cliente per lo scambio automatico di informazioni. Non viene effettuata tuttavia alcuna ritenuta comunitaria se il soggetto economico presenta, all’ente che corrisponde gli interessi, una dichiarazione dell'Ufficio delle Entrate competente, dalla quale risulti che egli dichiara gli interessi nel proprio paese di residenza.